Richiedere l'accesso agli atti
Scheda del servizio
Descrizione
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dal cittadino su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti stilati dal Comune in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L'accesso si esercita nella forma di presa visione dell'atto e documento o di estrazione di copia dello stesso previo pagamento, in quest'ultimo caso, dei costi relativi alla riproduzione.
Chi ha diritto all'accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato da ogni persona fisica o giuridica, associazione, comitato rappresentante gruppi di cittadini volto ad interessi diffusi.
Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimennto o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall'amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.
Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall'Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima della decisione finale.
Esclusione dal diritto di accesso
Sono esclusi dall'accesso, per legge:
- i documenti coperti dal segreto di stato
- gli atti/documenti dei procedimenti tributari
- i documenti relativi all'emanazione di atti normativi (per l'ente locale: Statuto, Regolamenti) amministrativi generali, di pianificazione e programmazione
- i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi.
Azioni da attivare in caso di esclusione dal diritto di accesso e di presa visione
Chiunque abbia diritto ai sensi del Regolamento ad esercitare il diritto di accesso e di presa visione degli atti, in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso dopo 30 giorni dall'invio della stessa all'Ufficio Protocollo del Comune, l'interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale. A norma del Regolamento entro i 30 giorni l'interessato può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso al difensore civico comunale il quale si attiverà presso la struttura comunale per verificare i motivi per cui non è stato dato corso all'accesso e per l'eventuale ammissione all'accesso richiesto.
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dal cittadino su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti stilati dal Comune in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L'accesso si esercita nella forma di presa visione dell'atto e documento o di estrazione di copia dello stesso previo pagamento, in quest'ultimo caso, dei costi relativi alla riproduzione.
Chi ha diritto all'accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato da ogni persona fisica o giuridica, associazione, comitato rappresentante gruppi di cittadini volto ad interessi diffusi.
Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimennto o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall'amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.
Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall'Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima della decisione finale.
Esclusione dal diritto di accesso
Sono esclusi dall'accesso, per legge:
- i documenti coperti dal segreto di stato
- gli atti/documenti dei procedimenti tributari
- i documenti relativi all'emanazione di atti normativi (per l'ente locale: Statuto, Regolamenti) amministrativi generali, di pianificazione e programmazione
- i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi.
Azioni da attivare in caso di esclusione dal diritto di accesso e di presa visione
Chiunque abbia diritto ai sensi del Regolamento ad esercitare il diritto di accesso e di presa visione degli atti, in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso dopo 30 giorni dall'invio della stessa all'Ufficio Protocollo del Comune, l'interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale. A norma del Regolamento entro i 30 giorni l'interessato può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso al difensore civico comunale il quale si attiverà presso la struttura comunale per verificare i motivi per cui non è stato dato corso all'accesso e per l'eventuale ammissione all'accesso richiesto.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Codice univoco di fatturazione | 6GXXS5 | ||||
Responsabile | Dott.ssa Rosa Angela Bechis | ||||
Referente | Dott.ssa Rosa Angela Bechis | ||||
Personale |
Dott.ssa Rosa Angela Bechis - Responsabile Finanziario, Commercio e Tributi Chiara Pallaro - Responsabile Amministrativo |
||||
Indirizzo | Via Trinità n.17 | ||||
Telefono |
011.9408089 |
||||
Fax |
0119406878 |
||||
ragioneria@comune.montaldotorinese.to.it |
|||||
PEC |
comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it |
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Apertura al pubblico |
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