Assegno nucleo familiare
Scheda del servizio
Descrizione
Sostegno economico alle famiglie con tre figli minori di anni 18.
Chi può richiederlo
I nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con almeno tre figli minori in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE),
Sono stati rivalutati gli importi dell’assegno familiare e di quello di maternità concessi dai Comuni.
Per il 2008, l’importo di tali prestazioni sarà pari a:
- 124,89 euro per l’assegno per il nucleo familiare: il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 22.480,91 euro;
- 299,53 euro (per complessivi 1.497,65 euro) per l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008; in questo caso, il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 31.223,51 euro.
Tali importi si riferiscono agli assegni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2008; per i procedimenti relativi agli anni precedenti continuano ad applicarsi, naturalmente, i valori previsti per i rispettivi anni di riferimento.
Quando Richiederlo
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 GENNAIO del Anno successivo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno 3 dei suoi figli minori e sui quali esercita la potestà genitoria.
Documenti da presentare
1) Domanda redatta secondo lo stampato disponibile al termine di questa sezione
2) dichiarazione sostitutiva unica prevista dal Decreto Legislativo 109/98 e successivie modifiche e attuazioni, attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare, redatta secondo lo stampato disponibile presso l'Ufficio Istruzione.
Validità
Il diritto all'assegno per il nucleo decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni.
Pagamento assegni concessi: il pagamento avviene tramite l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture.
Ovviamente, le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo nel quale sussiste il diritto.
Recupero delle somme indebitamene corrisposte: il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
La comunicazione è trasmessa all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2008, i limiti di reddito previsti per il pagamento dell’assegno per le diverse tipologie di nuclei familiari. L’aumento è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l’anno 2006 e l’anno 2007, calcolato dall’Istat nella misura dell’1,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2009. Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito nella sezione “moduli”. La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps). Circolare n° 69 del 4 luglio 2008
Tempi svolgimento Pratica
Acquisita la domanda e la documentazione dell'interessato ed effettuate le verifiche del caso, l'Amministrazione Comunale dovrà calcolare la situazione economica del nucleo familiare, confrontarla con la 'soglia del diritto' stabilita dalla legge e provvedere all'atto di concessione o di diniego del beneficio.
Costo
Gratuito
Sostegno economico alle famiglie con tre figli minori di anni 18.
Chi può richiederlo
I nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con almeno tre figli minori in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE),
Sono stati rivalutati gli importi dell’assegno familiare e di quello di maternità concessi dai Comuni.
Per il 2008, l’importo di tali prestazioni sarà pari a:
- 124,89 euro per l’assegno per il nucleo familiare: il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 22.480,91 euro;
- 299,53 euro (per complessivi 1.497,65 euro) per l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008; in questo caso, il nuovo valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 31.223,51 euro.
Tali importi si riferiscono agli assegni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2008; per i procedimenti relativi agli anni precedenti continuano ad applicarsi, naturalmente, i valori previsti per i rispettivi anni di riferimento.
Quando Richiederlo
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 GENNAIO del Anno successivo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno 3 dei suoi figli minori e sui quali esercita la potestà genitoria.
Documenti da presentare
1) Domanda redatta secondo lo stampato disponibile al termine di questa sezione
2) dichiarazione sostitutiva unica prevista dal Decreto Legislativo 109/98 e successivie modifiche e attuazioni, attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare, redatta secondo lo stampato disponibile presso l'Ufficio Istruzione.
Validità
Il diritto all'assegno per il nucleo decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni.
Pagamento assegni concessi: il pagamento avviene tramite l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture.
Ovviamente, le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo nel quale sussiste il diritto.
Recupero delle somme indebitamene corrisposte: il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
La comunicazione è trasmessa all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2008, i limiti di reddito previsti per il pagamento dell’assegno per le diverse tipologie di nuclei familiari. L’aumento è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l’anno 2006 e l’anno 2007, calcolato dall’Istat nella misura dell’1,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2009. Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito nella sezione “moduli”. La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps). Circolare n° 69 del 4 luglio 2008
Tempi svolgimento Pratica
Acquisita la domanda e la documentazione dell'interessato ed effettuate le verifiche del caso, l'Amministrazione Comunale dovrà calcolare la situazione economica del nucleo familiare, confrontarla con la 'soglia del diritto' stabilita dalla legge e provvedere all'atto di concessione o di diniego del beneficio.
Costo
Gratuito
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Codice univoco di fatturazione | 6GXXS5 | ||||||
Responsabile | Dott.ssa Rosa Angela Bechis | ||||||
Referente | Dott.ssa Rosa Angela Bechis | ||||||
Personale |
Chiara Pallaro - Responsabile Amministrativo |
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Indirizzo | Via Trinità n.17 | ||||||
Telefono |
011.9408089 |
||||||
Fax |
011.9406878 |
||||||
tributi@comune.montaldotorinese.to.it |
|||||||
PEC |
comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it |
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Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- richiesta assegno nucleo familiare[.pdf 6,77 Kb - 21/05/2008]