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Dichiarazione di nascita

Scheda del servizio

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.


Chi fa la dichiarazione

Possono fare la dichiarazione di nascita:
- uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
- da entrambi i genitori quando questi non siano coniugati tra loro
- persona con procura speciale di uno dei genitori,
- un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Dove

La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:

- l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata,
- il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita,
- il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita,
- il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti,
- il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.
 
Nei casi in cui la dichiarazione sia fatta presso un Comune è ricevuta dall'ufficiale di stato civile.

Come

La dichiarazione deve essere fatta: oralmente, senza bisogno di testimoni entro il termine di tre giorni dalla nascita, se fatta presso un ospedale o casa di cura, dieci giorni dalla nascita, se fatta presso un Comune.

La dichiarazione deve essere iscritta nei registri dello stato civile, se ricevuta in Comune, formando un verbale se ricevuta presso un ospedale o casa di cura.

Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un ospedale o casa di cura, il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.

La legge 15 maggio 1997, n.127 (G.U.del 17 maggio 1997, n.113), ha modificato l'ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.

Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione.
Con la riforma la dichiarazione può essere fatta anche presso un "centro di nascita", cioè l'ospedale o la casa di cura dove é nato il bambino, davanti al direttore sanitario che può delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria. 
Il direttore sanitario deve trasmettere la dichiarazione all'ufficiale di stato civile. 
E' opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, con circolare di istruzioni sull'applicazione della legge n.127/1997.

Il direttore sanitario, nell'esercizio dei compiti assegnatigli dalla legge, riveste il ruolo di pubblico ufficiale e ha rapporti funzionali con l'ufficiale di stato civile e con il procuratore della Repubblica presso il tribunale, che esercita la vigilanza sullo stato civile.

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).

Codice fiscale

L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate e verrà successivamente recapitato all'indirizzo di residenza.

Norme di riferimento

1) Codice Civile art. 250 e segg.
2) D.P.R. n. 396/2000
3) D.P.R. n. 445/2000

Tempi svolgimento Pratica

A vista

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Chiara Pallaro
Referente Chiara Pallaro
Personale Stefania Camanni - Istruttore Amministrativo
Chiara Pallaro - Responsabile Amministrativo
Indirizzo Via Trinità n.17
Telefono 011.9408089 int. 1
Fax 011.9406878
Email info@comune.montaldotorinese.to.it
PEC comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it
Note Ricevimento su appuntamento chiamando il n. 0119408089 oppure mediante posta elettronica.

Nel caso in cui gli uffici siano CHIUSI, per pratiche funerarie e atti di morte URGENTI è possibile contattare il n. 320 9441475

per altre urgenze chiamare il Sindaco Gaiotti Sergio - 3384039816
Apertura al pubblico
Giorno Orario
da Lunedì a Venerdì su appuntamento

Ultimo aggiornamento pagina: 20/09/2022 15:12:09

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